PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 6/10/2023 SAN LUCA FUTSAL – FORTY FIGHTERS
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ A.S.D.FORTY FIGHTERS ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
gara del 6/10/2023 REAL CEPRANO FUTSAL – LITTORIANA FUTSAL C.5
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, si rileva quanto segue:
– al 18º del 1º tempo l’arbitro espelleva il calciatore NARCISO Fabio (LITTORIANA FUTSAL) per fallo di gioco;
– al 21º del 1º tempo il medesimo calciatore entrava indebitamente sul terreno di gioco e colpiva con un pugno alla tempia un calciatore avversario;
– in conseguenza di tale episodio, i sostenitori di entrambe le società rivolgevano all’arbitro frasi offensive e minacciose ed iniziava una zuffa sul terreno di gioco che coinvolgeva i seguenti calciatori di entrambe le Società
REAL CEPRANO:
ADAMO Andrea
DEL SETTE Gabriele
TERENZI Andrea
LITTORIANA FUTSAL:
NARCISO Fabio
PAGANO Enrico
VITELLI Andrea
DI GUIDA Gabriele
– l’arbitro considerava espulsi i succitati calciatori, pertanto, entrambe le società si sono trovate in campo con un numero di giocatori inferiore a quanto previsto dalla Regola 3 del Regolamento Gioco Calcio a Cinque.
– a fine gara, al rientro, negli spogliatoi, il signori CASCARINI Matteo e NARCISO Fabio (LITTORIANA FUTSAL) rivolgevano frasi offensive all’arbitro che pertanto considerava espulsi i suddetti tesserati. Considerato che la responsabilità dell’anticipata conclusione della della gara deve essere attribuita alle società REAL CEPRANO FUTSAL e LITTORIANA FUTSAL C5, per l’effetto, ai sensi dell’art. 10 comma 1,CGS
DELIBERA
-di infliggere alle Società REAL CEPRANO FUTSAL e LITTORIANA FUTSAL la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonché l’ammenda di euro 100,00 per ciascuna delle due Società;
-di comminare le seguenti sanzioni ai calciatori di seguito elencati.
REAL CEPRANO:
ADAMO Andrea 2 gare
DEL SETTE Gabriele 2 gare
TERENZI Andrea 2 gare
LITTORIANA FUTSAL:
NARCISO FABIO 7 gare (art. 36 co.1, CGS)
PAGANO ENRICO 2 gare
VITELLI ANDREA 2 gare
DI GUIDA GABRIELE 2 gare
CASCARINI MATTEO 2 gare
gara del 9/10/2023 MONTE SAN BIAGIO – ARDEA NF CALCIO
Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società ARDEA NF CALCIO.;
rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;
visto quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del C.G.S. e l’art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF
PQM DECIDE
a) di infliggere alla Società ARDEA NF CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e di penalizzare laSocietà medesima di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa l’ammenda di euro 100,00 (prima rinuncia)
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE
NARCISO Fabio (LITTORIANA FUTSAL C.5)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ADAMO Andrea (REAL CEPRANO FUTSAL)
CASCARINI Matteo (LITTORIANA FUTSAL C.5)
DEL SETTE Gabriele (REAL CEPRANO FUTSAL)
DI GUIDA Gabriele (LITTORIANA FUTSAL C.5)
PAGANO Enrico (LITTORIANA FUTSAL C.5)
TERENZI Andrea (REAL CEPRANO FUTSAL)
VITELLI ANDREA (LITTORIANA FUTSAL C.5)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRARIS Simone (FORTY FIGHTERS)
VIGLIANTI Andrea (ACCADEMIA SPORT)
ZULLI Ludovico (LUDIS ITALICA)